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Legge 104/92 art. 33 comma 5: scelta della sede di lavoro e non trasferibilità in altra sede

Date: Sun, 1 Dec 2002
From: "Francesco"
To: <info@conosciamocimeglio.it>

Ciao sono Francesco, ho un bambino (Alessandro di circa 10 mesi) con la sindrome di Down,e vorrei delle informazioni dettagliate sull’art. 33 comma 5 della legge 104/92. Il mio nucleo familiare è così composto: ho un altro figlio di tre anni, e mia moglie è casalinga.

Vorrei sapere se posso far richiesta al mio datore di lavoro, dell’applicazione della legge 104/92 art.33 comma 5 ,anche se nel mio nucleo familiare è presente (mia moglie) un altro soggetto non lavoratore in grado di prestare assistenza.

Inoltre se ci sono delle impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore.

Saluto cordialmente
Francesco.

Date: Mon, 2 Dec 2002
From: Associazione Italiana Persone Down
To:"Francesco"

Ciao Francesco, ho buone notizie:

con la certificazione attestante l' "handicap grave", ai sensi della L. 104/92, puoi sicuramente fare richiesta al tuo datore di lavoro per l'applicazione del comma 5 dell'art 33 L. 104/92, anche se tua moglie non lavora.
Infatti la L. 53/2000 ha esteso l'applicabilità di tutto l'art. 33 anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non lavoratore.
Ovviamente è necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell'amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal sipendente stesso.
Per i dipendenti pubblici questa opportunità esiste esclusivamente nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.

Ti consiglio il sito www.handylex.org per ulteriori riferimenti normativi.

Cordiali saluti

Andrea Sinno

(operatore Telefono D)
Associazione Italiana Persone Down
Viale delle Milizie n. 106, 00192 Roma
tel. 06-3723909 fax 06-3722510
www.aipd.it